Mons.
Eugenio Corecco SUI MOVIMENTI
Da
"Carisma", in lus et Communio, vol. 2, pp. 217-219
Contrariamente a quanto avviene nello Stato moderno,
l'istituzione non coincide, nella Chiesa, con l'organizzazione pubblica del
potere, cioè con l'autorità. Il rapporto interecclesiale non avviene,
infatti, tra persona ed istituzione, bensì tra istituzione ed istituzione,
cioè tra persona e persona, perché i sacramenti ed i ministeri
non esistono in se stessi come astrazione istituzionale, nel segno della stessa
logica ipostatizzazione applicata allo Stato e ai suoi uffici, ma come dimensione
ontologica delle persone battezzate e ordinate sacramentalmente. Se per istituzione
si intendono le strutture stabili e costitutive di una realtà sociale,
bisogna convenire che questa struttura è conferita alla Chiesa dal Sacramento
e dalla Parola, che si compenetrano a vicenda. La Chiesa, infatti, inizia ad
esistere in quanto Chiesa, diversificandosi da un semplice regime "di religione
cristiana" fondata solo sulla Parola e la fede in Cristo, con il sacramento
del battesimo. L'istituzione si invera perciò attorno ai due poli del
battesimo e dell'ordine sacro (convergenti con gli altri sacramenti dell'eucaristia),
cioè del sacerdozio comune, che si esprime anche secondo la modalità
della Parola emergente nel "sensus fidei" di tutti i fedeli, e del
sacerdozio ministeriale, in cui il Sacramento e la Parola assumono la forza
vincolante della Il potestas sacra". L'unico elemento non istituzionale
della Costituzione della Chiesa è il carisma. Come si può evincere
dalla dottrina di san Paolo, la sua esistenza, prima che il conferimento del
sacramento dell'ordine (I-II Tim), presuppone, secondo quanto emerge chiaramente
dalle lettere ai Romani e ai Corinzi, la recezione del battesimo. È necessario
perciò nella Chiesa distinguere tra Istituzione e Costituzione, perché,
contrariamente a quanto avviene nella struttura dello Stato, la Costituzione
ecclesiale non coincide con l'istituzione. Essa comprende necessariamente sempre
anche il carisma, liberamente suscitato dallo Spirito Santo, e di cui i consigli
evangelici sono una delle forme permanenti e paradigmatiche del richiamo escatologico
immanente a tutti i carismi. (...) Il carisma è sempre dato all'interno
della istituzione per aiutarla a realizzare l'equilibrio insito alla sua polarità.
Richiamandola alla priorità assoluta dello Spirito e relativizzando il
suo potere affinché non diventi autarchicamente assoluto, il carisma
la vivifica, aiutandola a superare lo scoglio della competitività propria
ad ogni forma di potere, che nella Chiesa si è sempre tradotto in preminenza
della gerarchia sui laici o dei laici sulla gerarchia.
Da
"Istituzione e carisma in riferimento alle strutture associative",
in lus et Communio, vol. 2, pp. 227 ss.
Nella realtà ecclesiale, "Costituzione" e "Istituzione"
sono dunque due entità ben distinte, anche se non sono né separate,
né tanto meno in opposizione l'una con l'altra. La "Costituzione"
è un'entità più grande della "Istituzione", tanto
che il teologo Hans Urs von Balthasar, in piena sintonia con una lunga tradizione
dogmatica, arriva a definire l'Istituzione ecclesiale come una sorta di "kenotische
Verfassung", cioè come di una riduzione kenotica del mistero della
Chiesa, atta ad impedire attraverso la logica dell'obbedienza ecclesiale che
garantisce il permanere della "Memoria Christi" la privatizzazione
dell'esperienza ecclesiale. Questa importante e suggestiva conclusione del grande
teologo svizzero va purtroppo relativizzata perché è evidente
che von Balthasar nel suo giudizio identifica ancora, come tutti, l'Istituzione
con gli elementi gerarchici (Papa, Concilio, Vescovi, ecc.), vale a dire con
il Sacramento dell'Ordine Sacro, mentre, come vedremo dettagliatamente, ogni
sacramento (e dunque anche il battesimo che conferisce il sacerdozio comune)
è nella Chiesa elemento istituzionale. Malgrado questa evidente riduzione
dei dati ecclesiologici su cui poggia l'Istituzione nella Chiesa, sulla scia
di von Balthasar ed altri dogmatici, si comprende più facilmente come
entrambi gli aspetti della realtà ecclesiale, ossia la Costituzione e
l'Istituzione, sono soggetti all'intervento costante dello Spirito Santo il
cui "opus proprium" è la costruzione di quella dimora la "communio"
in cui l'uomo può ritrovare pienamente la sua libertà. Ora, la
"communio" quale opera specifica dello Spirito Santo non è
solo l'idea centrale dell'ecclesiologia insegnata dal Concilio Vaticano II ma
costituisce anche, per usare la terminologia scolastica, il "principio
formale" di tutto il diritto canonico, per cui entrambe le entità
in questione, Costituzione ed Istituzione, hanno un significato giuridico che
non va confuso con quello a loro attribuito dalla scienza giuridica statuale.
Giuridico non è dunque sinonimo di istituzionale e le due categorie di
"Istituzione" e "Costituzione" hanno nella Chiesa un significato
diverso da quello da loro assunto nell'ordinamento giuridico dello Stato moderno.
(...)
La funzione del battesimo quale elemento portante non solo della Costituzione
ma anche dell'Istituzione ecclesiale dà la misura di come il rapporto
fedele Chiesa non sia identico, né omologo a quello cittadino Stato.
Infatti, nella Chiesa come realtà di comunione, contrariamente a quanto
avviene nello Stato moderno, ogni rapporto interecclesiale non si realizza secondo
la dialettica persona Istituzione, bensì come rapporto tra Istituzione
e Istituzione, cioè tra persona e persona. (...) Nella Chiesa l'elemento
che non permette di identificare la Costituzione con il fatto istituzionale
è il Carisma. Pure quest'ultimo appartiene alla Costituzione in qualità
di suo elemento primario, anche se è liberamente suscitato dallo Spirito
Santo nei due poli o elementi principali dell'Istituzione: chierici e laici.
In questa prospettiva non ci sono quindi dubbi sulla grande rilevanza giuridica
del Carisma. Infatti, se è vero che l'esistenza del diritto canonico
non deriva dalla dimensione sociale inerente alla natura dell'uomo e alla socialità
umana emergente nella Chiesa, ma dalla forza giuridicamente vincolante insita
ai Sacramenti e alla Parola (elementi generanti l'aggregazione sociale specifica
alla "communio" ecclesiale), allora anche il Carisma nella sue forme
più compiute emergenti per esempio nei carismi dei fondatori o delle
fondatrici e definito anche "carisma originario" in quanto sta all'origine
sia degli ordini religiosi, sia delle molteplici tipologie associative, sia
dei nuovi movimenti ecclesiali è sorgente di fraternità e di comunione
ed è dunque elemento ontologico, come tale tipicamente costituzionale.
Infatti, non esiste Chiesa senza la presenza costituente e costituzionale del
carisma. (...)
Quanto detto non deve ovviamente portare alla conclusione che il Carisma sia
l'unico fattore costituzionale che fa sorgere nuove strutture associative ecclesiali.
Con esso e prima di esso, infatti, anche gli altri due fattori costituzionali,
ma di natura istituzionale (cioè la Parola e il Sacramento) sono fattori
eminentemente aggreganti: ed in modo primordiale ed imprescindibile lo è
l'eucaristia: "fons et origo" della Chiesa come "aggregatio fidelium".
L'eucaristia tuttavia ha dato vita ad un paradigma di aggregazione ecclesiale
che ha assunto solo dopo il III e IV secolo carattere di stabilità nella
struttura giuridica della parrocchia. La parrocchia pertanto, a differenza della
comunità eucaristica non è un'entità teologica ma storico
giuridica, e per quanto importante sia a livello pastorale, non può essere
considerata, dal profilo teologico, realtà costituente la Chiesa particolare.
Infatti, mentre la Chiesa universale nasce dalle Chiese particolari ("ex
quibus") e si invera in esse (" in quibus") la Chiesa particolare
non nasce dalle parrocchie. Il principio "in quibus et ex quibus"
della LG non è applicabile se non per analogia all'interno della Chiesa
particolare, come emerge tra l'altro anche dalla constatazione che non c'è
identità di struttura fra il Collegio dei Vescovi e il Presbiterio di
una Chiesa particolare.
La parrocchia non è perciò un'entità giuridica ecclesiologicamente
necessaria. Rispetto ad essa, infatti, il principio "in quibus et ex quibus"
opera con ben maggior intensità, sia pure solo analogica, tra la Chiesa
particolare e le legittime comunità eucaristiche in essa esistenti. Va
tuttavia precisato che queste comunità eucaristiche possono assumere
forme giuridiche differenti: quella fissa, della parrocchia appunto, e quelle
variabili delle associazioni o dei movimenti. Quando un'associazione o un movimento
celebra in proprio l'Eucaristia, si realizza il punto di convergenza, la cerniera,
tra l'elemento istituzionale della Parola e del Sacramento e quello carismatico
che ha dato origine al fatto associativo. In questo punto di convergenza si
saldano l'elemento istituzionale e quello carismatico; ciò spiega il
perché, spesso, nella Chiesa le esperienze associative sono più
ricche e più intense di quelle vissute nella parrocchia; in forza della
sequela al "carisma originario", il fedele è sollecitato a
vivere più consapevolmente la comunione ecclesiale. In effetti il carisma,
come abbiamo già visto, ha la funzione di vivificare l'Istituzione.
Evidentemente la convergenza tra carisma ed istituzione può avvenire,
con identica intensità, anche in seno alla parrocchia. Va notato tuttavia
che in essa il carisma non nasce in forza della sua strutturazione giuridico
territoriale, sebbene in forza dell'essere la parrocchia una comunità
eucaristica; ed in quanto tale egualmente aperta così come i Movimenti
all'impatto dell'evento carismatico. Che poi tale impatto possa eventualmente
apparire con minore frequenza, almeno statisticamente rispetto all'altissimo
numero di parrocchie, è dovuto proprio al condizionamento che la struttura
nella sua fissità determina inevitabilmente nei confronti di un fenomeno
così libero e non prefigurabile quale il fiorire della fede nella sua
creatività in forza dell'afflato dello Spirito Santo.
Da "Profili istituzionali di Movimenti nella Chiesa", in: Ius et
Communio, vol. 2, pp. 155 161
Carismi e movimenti nella Chiesa
1. Sacerdozio
comune e sacerdozio ministeriale hanno origine in due sacramenti diversi, nel
battesimo e nell'ordine sacro. Ciò significa che appartengono tutti e
due all'ambito istituzionale della Chiesa di cui la Parola e il Sacramento sono
i due elementi genetici. La preoccupazione del Vaticano ll di creare nella Chiesa
uno spazio istituzionalmente più rilevante per i laici in quanto espressione
del sacerdozio comune emerge con evidenza sia dal IV cap. della Lumen Gentium,
sia dal fatto che il Concilio ha dedicato ad essi un intero documento, I'Apostolicam
Actuositatem. (...)
Anche la dimensione carismatica appartiene alla costituzione o alla essenza
della Chiesa, ma, in quanto tale, è diversa e si distingue dall'istituzione.
Per cui è esatto affermare, come fanno alcuni teologi, che, oltre alla
Parola e al Sacramento, anche il carisma è un elemento costitutivo della
Chiesa. Mentre però i primi per la loro reciprocità strutturale
convergono nel sacramento, in cui la Parola si concretizza, per generare la
struttura istituzionale, il carisma per sua natura presuppone l'esistenza dell'istituzione.
In quanto espressione privilegiata della presenza e dell'attività dello
Spirito Santo, il carisma ha come funzione quella di provocare l'istituzione
ad una autenticità e ad una vitalità che le permettano di essere
realmente sostegno ed espressione del ministero della Chiesa. (...)
Il carisma è sempre dato all'interno della costituzione della Chiesa,
nella sua bipolarità di sacerdozio comune e ministeriale. Il problema
strutturale della Chiesa non è perciò quello di idealizzare l'unità
tra il carisma e l'istituzione, ma l'unità tra il sacerdozio comune e
quello ministeriale. (...)
L'istituzione cioè il sacerdozio comune e quello ministeriale ha bisogno
del carisma per realizzare l'equilibrio all'interno della propria bipolarità.
Richiamando alla dimensione escatologica dell'esistenza della Chiesa, il carisma
sostiene l'istituzione nella ricerca della propria unità, minacciata
costantemente dalla sempre latente antinomia, propria ad ogni forma di potere,
che nella Chiesa si è tradotta in preminenza della gerarchia sui laici
o dei laici sulla gerarchia. Tra le molteplici forme assunte dai carismi i consigli
evangelici rappresentano una modalità fondamentale. Questa è la
ragione per cui sono stati riconosciuti dalla Chiesa anche a livello giuridico.
(...)
2. I movimenti
hanno nella Chiesa una funzione analoga a quella dello "status perfectionis"
nella misura in cui anch'essi sono espressione dei carismi suscitati dallo Spirito.
Si allude, evidentemente, in questa sede, ai movimenti (...) in quanto idee
forza che spingono all'azione, o in quanto corpo di dottrina (o "mistica")
che portano all'azione. Per definizione i movimenti non sono perciò carismi
individuali, ma piuttosto una forma di carisma vissuto comunitariamente, dove
ogni singolo vive e partecipa del carisma principale e più forte della
fondatrice o del fondatore.
Per questa loro funzione di segno all'interno della Chiesa i movimenti, che
forse per la prima volta nella storia della Chiesa moderna si caratterizzano
per la loro dimensione internazionale, hanno diritto di essere riconosciuti
in quanto tali, analogicamente agli istituti religiosi. Sarebbe un modo di concretizzare
anche giuridicamente il fatto che i carismi quando sono autentici e come tali
riconosciuti dal sacerdozio ministeriale non sono suscitati nella Chiesa per
l'usufrutto individuale, ma per l'unità di tutta la Chiesa.